Richiesta di rimborso per erroneo pagamento di una sanzione amministrativa

Servizio attivo

Richiesta al Comune per ottenere il rimborso di una somma versata per errore a titolo di sanzione amministrativa, a causa di duplicazione, importo errato o pagamento non dovuto.

A chi è rivolto

Cittadini, imprese, enti o professionisti che abbiano versato erroneamente un importo relativo a una sanzione amministrativa comunale.

Descrizione

L’istanza di rimborso per erroneo pagamento di una sanzione amministrativa consente a cittadini, imprese ed enti di richiedere al Comune la restituzione di somme versate e non dovute a titolo di sanzione amministrativa. La fattispecie costituisce ripetizione dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 del codice civile.
I casi più comuni comprendono: il pagamento doppio della medesima sanzione, il versamento di un importo superiore al dovuto, il pagamento effettuato dopo l’annullamento o la riforma dell’atto sanzionatorio, oppure l’errata applicazione dell’importo.
Il procedimento è disciplinato dal regolamento generale delle entrate dell’Ente (art. 52 del d.lgs. n. 446/1997) e si conclude, ai sensi della legge n. 241/1990, con un provvedimento espresso di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego motivato. Sulle somme riconosciute non dovute spettano gli interessi nella misura e con la decorrenza previste dalla normativa applicabile e dal regolamento dell’Ente.

Come fare

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo comune.civitellaalfedena@pec.it;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Piazza delle Pagliara, 3 - 67030 Civitella Alfedena - AQ del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • Copia della ricevuta di pagamento.
  • Indicazione del motivo dell’errore e della sanzione amministrativa di riferimento.
  • Coordinate bancarie (IBAN) per l’accredito.
  • Eventuale documentazione a supporto (es. attestazione di doppio pagamento, copia di annullamento del verbale, ecc.).
  • Delega e documento del delegante, se presentata da terzi.

Cosa si ottiene

  • Rimborso totale o parziale della somma versata erroneamente a titolo di sanzione amministrativa.
  • Comunicazione formale di accoglimento o rigetto dell’istanza.

Tempi e scadenze

  • Comunicazione dell’esito entro 60 giorni dalla ricezione completa dell’istanza.

Costi

  • Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiesta di rimborso per erroneo pagamento di una sanzione amministrativa direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

  • Il rimborso è ammesso esclusivamente per somme effettivamente versate e non dovute (ripetizione dell’indebito oggettivo, art. 2033 c.c.).    
  • La pretesa di restituzione non deve essere prescritta secondo la normativa applicabile e il regolamento dell’Ente.    
  • L’istanza deve essere adeguatamente documentata; in mancanza della prova del pagamento e della non debenza della somma, il rimborso può essere negato.
  • Il rimborso presuppone la verifica, da parte dell’Amministrazione, dell’insussistenza dell’obbligazione di pagamento.    

Casi particolari

  • Pagamento doppio o eccedente: il rimborso è limitato alla sola parte versata e non dovuta.    
  • Pagamento di una sanzione successivamente annullata in autotutela o dall’autorità giudiziaria: spetta la restituzione integrale delle somme versate.    
  • Sanzioni del Codice della Strada: in caso di accoglimento del ricorso al Prefetto o al Giudice di pace, la restituzione consegue all’annullamento del verbale; competente al rimborso è l’ente che ha introitato la somma.    
  • Somme iscritte a ruolo o affidate alla riscossione coattiva: la posizione è definita mediante sgravio o rimborso secondo la disciplina di riscossione applicabile.
     

Ulteriori informazioni

  • La domanda di rimborso può essere presentata nel termine di prescrizione previsto dalla normativa applicabile: in via ordinaria, dieci anni dal pagamento per la ripetizione dell’indebito (artt. 2033 e 2946 c.c.), salvo il diverso termine eventualmente stabilito dal regolamento dell’Ente.
  • Il Comune può respingere l’istanza se il pagamento è ritenuto dovuto o non documentato.    

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio di Polizia Municipale

Piazza delle Pagliara, 3, Civitella Alfedena, L'Aquila, Abruzzo, Italia

Telefono: 0864-890444 int.5
PEC: comune.civitellaalfedena@pec.it
Email: poliziamunicipale@comune.civitellaalfedena.aq.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 24/09/2026

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