Comunicare i dati del conducente a seguito di un accertamento di violazione al Codice della Strada

Servizio attivo

Comunicare all’organo di polizia i dati del conducente del veicolo quando la violazione del Codice della strada comporta la decurtazione di punti dalla patente e il conducente non è stato identificato al momento dell’accertamento.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto al proprietario del veicolo e agli altri soggetti obbligati in solido ai sensi dell’art. 196 del Codice della strada (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria). 
Se il veicolo è intestato a una persona giuridica, la comunicazione è resa dal legale rappresentante o da un suo delegato.

Descrizione

Quando la violazione del Codice della strada comporta la decurtazione di punti dalla patente di guida e il conducente non è stato identificato al momento dell’accertamento – ad esempio nel caso di violazioni rilevate con dispositivi automatici, senza contestazione immediata – il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all’organo di polizia procedente chi era alla guida, anche quando il conducente coincide con il proprietario stesso.

L’obbligo grava sul proprietario del veicolo o su altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 del Codice della strada; se il veicolo è intestato a una persona giuridica, la comunicazione è resa dal legale rappresentante o da un suo delegato. 

Devono essere forniti i dati personali e i dati della patente di guida della persona che conduceva il veicolo al momento della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.

Il modulo per la comunicazione dei dati è di norma allegato al verbale di contestazione ed è comunque disponibile tra la modulistica del servizio.

L’omessa comunicazione, senza giustificato e documentato motivo, costituisce violazione autonoma rispetto a quella accertata con il verbale presupposto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 291 a euro 1.166 prevista dall’art. 126-bis, comma 2, ultimo periodo, del Codice della strada. 

È equiparata all’omissione la comunicazione incompleta o illeggibile, che non consenta di identificare con certezza il conducente.

La mancata comunicazione non comporta la decurtazione dei punti a carico del proprietario: la decurtazione ha carattere personale e può essere applicata soltanto al conducente responsabile della violazione (Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 2005).

È possibile verificare il saldo dei punti della propria patente accedendo al Portale dell’Automobilista, secondo quanto previsto dall’art. 126-bis, comma 3, del Codice della strada.

Come fare

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo comune.civitellaalfedena@pec.it;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Piazza delle Pagliara, 3 - 67030 Civitella Alfedena - AQ del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • estremi del verbale di contestazione (numero e data di notifica);
  • dati personali e dati della patente di guida del conducente al momento della violazione;

Cosa si ottiene

L’assolvimento dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada e la registrazione dei dati del conducente da parte dell’organo di polizia procedente, ai fini della successiva comunicazione della perdita di punteggio all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Tempi e scadenze

La comunicazione deve essere effettuata dal proprietario del veicolo o da altro obbligato in solido, quale destinatario della notifica, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica del verbale di contestazione.

Costi

L'invio della richiesta è gratuita.
 

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Comunicare i dati del conducente a seguito di un accertamento di violazione al Codice della Strada direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

  • La comunicazione costituisce adempimento di un obbligo di legge e deve essere resa anche quando il conducente coincide con il proprietario del veicolo.
  • I dati trasmessi devono essere completi e leggibili: la comunicazione che non consente l’identificazione certa del conducente è equiparata all’omissione.
  • La comunicazione ha natura di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.
  • L’omissione, senza giustificato e documentato motivo, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 291 a euro 1.166 prevista dall’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada, con notifica di un autonomo verbale di contestazione.
     

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio di Polizia Municipale

Piazza delle Pagliara, 3, Civitella Alfedena, L'Aquila, Abruzzo, Italia

Telefono: 0864-890444 int.5
PEC: comune.civitellaalfedena@pec.it
Email: poliziamunicipale@comune.civitellaalfedena.aq.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 24/09/2026

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