Chiedere il cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo

Servizio attivo

Richiesta per cambiare il luogo in cui è custodito un veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo oppure, quando necessario, per sostituire il custode indicato nel verbale.

A chi è rivolto

  • Al proprietario del veicolo o al soggetto che, ai sensi del Codice della strada, risponde in sua vece (ad esempio usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore in leasing).
  • Al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido, quando ha assunto la custodia del veicolo.
  • Al custode già nominato, quando per motivate ragioni chiede il cambio del luogo di custodia o la propria sostituzione.
  • A una persona delegata dall’interessato, secondo le modalità di presentazione ammesse dal Comune.

Descrizione

Quando un veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo o a fermo amministrativo previsto dal Codice della strada, deve essere custodito, a spese dell’interessato, in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità e non sottoposto a pubblico passaggio (artt. 213 e 214 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Se, per motivate ragioni, è necessario cambiare il luogo di custodia o sostituire il custode, occorre rivolgersi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo che ha disposto la misura. Il cambio è formalizzato con apposito verbale (art. 394, comma 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Con questo servizio è possibile chiedere:

  • di trasferire il veicolo in un altro luogo idoneo alla custodia;
  • di nominare, quando necessario, un nuovo custode.

La richiesta deve indicare le ragioni del cambio e i dati necessari per individuare il veicolo, il nuovo luogo di custodia e, se richiesto, il nuovo custode.
Attenzione: il veicolo resta sottoposto a sequestro o fermo. Il cambio della custodia non costituisce dissequestro, cessazione del fermo o autorizzazione a utilizzare il veicolo.

Come fare

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo comune.civitellaalfedena@pec.it;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Piazza delle Pagliara, 3 - 67030 Civitella Alfedena - AQ del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato

  • Copia del verbale con cui è stato disposto il sequestro o il fermo amministrativo, oppure i suoi estremi (numero e data).
  • Targa e dati identificativi del veicolo.
  • Indirizzo del nuovo luogo di custodia e indicazione del titolo che ne consente la disponibilità; il luogo deve essere idoneo e non sottoposto a pubblico passaggio.
  • Consenso o dichiarazione del titolare del luogo di custodia, se diverso dal richiedente, quando necessario.
  • Dati e dichiarazione di accettazione del nuovo custode, se si chiede la sostituzione del custode.
  • Se il veicolo è presso una depositeria o un custode-acquirente, eventuale documentazione relativa alle spese di recupero e custodia, secondo le indicazioni dell’ufficio procedente.

Procedure collegate

L’eventuale dissequestro o la cessazione del fermo costituiscono procedimenti distinti dal cambio del custode o del luogo di custodia.

Cosa si ottiene

Se la richiesta è accolta, l’organo procedente redige il verbale che indica il nuovo luogo di custodia oppure nomina il nuovo custode, secondo quanto previsto dall’art. 394, comma 8, del D.P.R. n. 495/1992.
Il veicolo resta sottoposto alla misura originaria. Il verbale di cambio della custodia non costituisce dissequestro o cessazione del fermo.

Tempi e scadenze

  • Presentazione della richiesta: può essere effettuata finché il veicolo è sottoposto a sequestro o fermo e il cambio di custodia è ancora possibile.
  • Conclusione del procedimento: si applica il termine stabilito e pubblicato dal Comune per il procedimento, secondo la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la disciplina organizzativa dell’Ente.
  • Spostamento del veicolo: può avvenire soltanto dopo la formalizzazione del cambio e secondo le indicazioni dell’organo procedente.
  • Veicolo già affidato a depositeria o custode-acquirente: occorre rispettare i termini indicati nella comunicazione o nell’avviso della Prefettura; in caso di mancata assunzione della custodia possono applicarsi le conseguenze previste dall’art. 213, comma 5, del Codice della strada.
     

Costi

  • La richiesta è normalmente presentata in carta semplice. Eventuali diritti o altri costi di presentazione sono indicati dal Comune nella pagina del servizio.
  • Restano a carico dell’interessato le eventuali spese di recupero, trasporto e custodia o depositeria già maturate o necessarie per lo spostamento del veicolo.
     

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Chiedere il cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

  • Il nuovo luogo di custodia deve essere nella disponibilità del custode e non sottoposto a pubblico passaggio (artt. 213 e 214 del Codice della strada).
  • Il veicolo non deve essere spostato autonomamente prima della formalizzazione del cambio; il trasferimento avviene a spese dell’interessato e secondo le indicazioni dell’organo procedente.
  • Il cambio di custodia non consente di circolare o utilizzare il veicolo in violazione del sequestro o del fermo. La circolazione abusiva comporta le sanzioni previste dagli artt. 213 e 214 del Codice della strada.
  • Il custode deve conservare il veicolo e rispettare le prescrizioni indicate nel verbale. Il rifiuto o l’omissione di assumere gli obblighi di trasporto e custodia può comportare le conseguenze previste dall’art. 213 del Codice della strada.
  • La sottrazione, il danneggiamento o la violazione dei doveri di custodia possono comportare responsabilità anche penale nei casi previsti dagli artt. 334 e 335 del codice penale.
     

Casi particolari

  • Fermo di beni mobili registrati disposto dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: non è il fermo amministrativo disciplinato dall’art. 214 del Codice della strada; occorre rivolgersi al soggetto che ha iscritto il fermo.
  • Sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale: la richiesta deve essere rivolta all’Autorità procedente secondo le indicazioni ricevute.
  • Sequestro o fermo disposto da un altro organo di polizia stradale: la richiesta va presentata all’ufficio o comando cui appartiene l’organo che ha disposto la misura.
     

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio di Polizia Municipale

Piazza delle Pagliara, 3, Civitella Alfedena, L'Aquila, Abruzzo, Italia

Telefono: 0864-890444 int.5
PEC: comune.civitellaalfedena@pec.it
Email: poliziamunicipale@comune.civitellaalfedena.aq.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 24/09/2026

0.0 0 utenti hanno valutato questa pagina
Vedi tutte le valutazioni