L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado.
Per essere inseriti nell'albo è necessario presentare una domanda.
Quindici giorni prima dell'inizio di una sessione della Corte di Assise, in seduta pubblica vengono estratti 10 iscritti all'albo che, dopo essere stati avvisati, dovranno presentarsi all'inizio della sessione. Il cittadino nominato giudice popolare è obbligato a presentarsi.
Se non si presenta senza giustificato motivo può essere condannato dal presidente della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello:
- a pagare una sanzione a favore della cassa delle ammende
- a pagare le spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza.
Non sono escluse inoltre sanzioni più gravi se il fatto commesso costituisce reato. La condanna può essere revocata dallo stesso presidente se il condannato, entro 15 giorni dalla notificazione, dimostra di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.
L'iscrizione all'albo è cancellata d’ufficio se il cittadino perde i requisiti previsti per svolgere le funzioni di giudice popolare, oppure su richiesta del cittadino.
Il Comune negli anni dispari aggiorna l'albo dei Giudici popolari (con iscrizioni e cancellazioni), mentre la sua gestione è di competenza del Tribunale.
Per maggiori informazioni anche sui compensi previsti è necessario quindi contattare il Tribunale.