Bonus ZES unica Mezzogiorno: le istruzioni operative

L'esonero contributivo spetta in caso di assunzione di lavoratori che abbiano compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi

Data:

16 febbraio 2026

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Con la circolare 3 febbraio 2026, n. 10, l’INPS illustra la misura del bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e fornisce le istruzioni amministrative per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

Nello specifico, l’esonero contributivo spetta in favore dei datori di lavoro privati che hanno assunto, presso una sede o un’unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, personale nelle medesime regioni.

Per il legittimo riconoscimento del beneficio, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente esercitata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

Si precisa che, secondo il decreto Coesione, l’esonero contributivo spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi.

Infine, l’esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Pagina aggiornata il 16/02/2026