Autorizzazioni (art. 11): Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l’autorizzazione. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta salvo che non sia stato emesso alcun provvedimento, l’interessato può procedere all’installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, come da Regolamento.