Oggetto del Regolamento 1.
Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la componente TARI (Tassa sui rifiuti) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art.1 commi dal 641 al 668 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Presupposto per il pagamento 1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Soggetti passivi 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest’ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
Determinazione della base imponibile 1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è costituita:
dalla superficie calpestabile dei locali
e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata, per i locali, considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
Riduzioni tariffarie1. Ai sensi del comma 660, dell’art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:
1.a) abitazioni occupate esclusivamente da uno o due pensionati residenti di età superiore a 75 anni - riduzione del 25,00 % - (Ai soli fini della riduzione, nel numero degli occupanti, non si considera l’eventuale presenza di badante ivi domiciliata o residente).
1.b) abitazioni occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano portatori di handicap grave certificato
ai sensi della legge n. 104/92 - riduzione del 33,33 %
3. Le riduzioni sopra indicate, non sono cumulabili, competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Per le utenze domestiche categoria 22 dell’allegato al presente si effettua una riduzione del 40%.
5. Le riduzioni di cui al comma 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
Esenzioni 1. 1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 27.12.2013, n. 147, sono esenti dalla TARI:
a) I locali utilizzati per l'esercizio del culto, i locali per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le Biblioteche pubbliche, le Caserme militari, i Monasteri ed i Conventi, i locali di proprietà di enti pubblici territoriali adibiti a centri sociali.
b) Le utenze domestiche di persone che si trovano in particolari condizioni sociali e che ricevono l'assistenza continuativa da parte del Comune; tali situazioni dovranno essere certificate dal Servizio di Assistenza Sociale del Comune.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
Riscossione 1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato Modello F24 o Bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili.
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
I codici per la compilazione del modello Modello F24 (compilabile) del tributo Tari sono gli stessi che si utilizzavano per la Tares (istituiti con la risoluzione 37/E del 27 maggio 2013), che vengono però ridenominati sostituendo il pecedente riferimento alla Tares con il nuovo nome dell’imposta, Tari. Quindi:
- "3944" valido per Tari (e Tares)
- "3945" Tari (e Tares), interessi
- "3946" Tari (e Tares), sanzioni
Norme transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, ai sensi del comma 704 art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, è soppressa l’applicazione della TARES. Rimane ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. In sede di prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell’annodi entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall’interessato entro il termine del 28 febbraio 2014. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell’art. 42 del presente regolamento.