TASI - Regolamento componente T.A.S.I. (Tributo sui servizi indivisibili)

Si avvisano i contribuenti che l'Imposta è confluita e sommata all'imponibile IMU dal 01/01/2020

Descrizione

Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Presupposto della tassa 1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Esclusioni 1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte e le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Soggetti passivi 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell’art. 1 , legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
5. L’occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art. 22. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

Base imponibile 1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Detrazioni - Riduzioni - Esenzioni 1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l’applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell’art. 1, commi 682 e 731 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.

Scadenze e modalità di versamento 1. Ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. Il versamento può essere effettuato tramite versamento con Bollettino Postale oppure con Modello F24 (compilabile) inserendo gli opportuni codici tributo.

Per pagare la Tasi i codici tributo da inserire nel modello F24 sono:

  • "3958" per l'abitazione principale e relative pertinenze 
  • "3959" per i fabbricati rurali ad uso strumentale
  • "3960" per le aree edificabili 
  • "3961" per gli altri fabbricati

Ufficio responsabile

Ufficio Tributi

Piazza delle Pagliara, 3, Civitella Alfedena, L'Aquila, Abruzzo, Italia

Telefono: 0864-890444
Email: finanze.tributi@comune.civitellaalfedena.aq.it

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Ulteriori informazioni

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Pagina aggiornata il 15/02/2024