Imposta di Soggiorno

Dichiarazioni e istruzioni

Descrizione

Norme Generali:

L'imposta di soggiorno è istituita con Regolamento comunale, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Civitella Alfedena, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonchè i servizi pubblici locali.
L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento (ovvero a persona per notte) nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune, fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi per un euro a notte (pertanto fino ad un massimo di tre euro a persona) e come costo aggiuntivo di 0,50 centesimi per ogni accesso alle aree di sosta.

Chi deve pagare: L'imposta è dovuta da ogni soggetto, non residente nel Comune, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive a qualsiasi titolo situate nel territorio del Comune e di accesso alle aree di sosta.

Esenzioni: Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) I gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
c) Sono esenti dal pagamento gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici.
d) I portatori di handicap.

Per i soci delle associazioni escursionistiche e ambientaliste (Touring club, Cai, LegAmbiente, WWF, Fai, Italia Nostra ecc.) l’ imposta di cui al precedente articolo 4 è ridotta del 50%, previa presentazione della tessera.

Sono esentati dal pagamento della imposta di soggiorno i titolari della Civitella Alfedena Cultura Card.
L'applicazione delle esenzioni di cui alle precedenti lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

Quanto si paga: Riguardo l'importo dell'imposta dovuta, il gestore della struttura ricettiva può emettere una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendo la copia come di regola). oppure inserire il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo I.V.A."

Il Ministro dell‘ Economia e delle Finanze

Visto il comma 1-ter dello stesso articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 secondo il quale il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 78 del 2010, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

Visto il comma 1-ter dello stesso articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 laddove stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che la dichiarazione, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l'anno d'imposta 2021;

Visto l’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che disciplina le cosiddette locazioni brevi, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di 2 intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;

Visto il comma 5-ter dello stesso articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 il quale dispone che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 78 del 2010, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

Visto il comma 5-ter dello stesso articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 secondo il quale la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

E m a n a
il seguente decreto:

Sono approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell’imposta di soggiorno disciplinata dall’articolo 4 del decreto legislativo14 marzo 2011, n. 23 laddove istituita, con deliberazione consiliare, dai comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di comuni nonché dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;

La dichiarazione deve essere presentata, ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e del comma 5-ter dell’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Documenti

Ufficio responsabile

Ufficio di Polizia Municipale, Commercio

Piazza delle Pagliara, 3, Civitella Alfedena, L'Aquila, Abruzzo, Italia

Telefono: 0864-890194
Email: poliziamunicipale@comune.civitellaalfedena.aq.it

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Pagina aggiornata il 15/02/2024