Norme generali (art. 1): Il presente Regolamento, (di seguito descritto per i sui principali articoli), adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Civitella Alfedena in attuazione dell’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.
Presupposti dell'imposta (art. 2): L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Il tributo IUC è composto da:
a. l’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:
- nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune
- e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
Determinazione delle tariffe e delle aliquote (art. 3): Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:
a) le aliquote e detrazioni IMU;
b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati.
c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.
Dichiarazioni (art. 4): 1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.
Modalità di versamento (art. 5): 1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto “Modello F24”) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.